Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso ha la facoltà di procedere all’espropriazione di tutti i beni comuni, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal medesimo condominio verso i singoli condomini per i contributi da loro dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall’assemblea, e , in tal caso, la relativa esecuzione forzata deve svolgersi nelle forme dell’espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c.