il tribunale Civile di Roma con Sentenza n.299 del 8.01.2020 ha sottolinearo che, il fatto del distacco dall’impianto centralizzato del singolo condominio, quand’anche legittimamente operato ed accettato dal condominio, NON comporta affatto che i condomini non più allacciati perdano la proprietà dell’impianto e che, pertanto, possano ritenersi esclusi dalle spese correlate alla necessità di dismettere il vecchio impianto e di munirsi di una nuova caldaia secondo le norme vigenti.
Non si tratta del resto, di innovazione, ma di spesa attinente alla conservazione dell’impianto, in quanto esso era già esistentee la nuova cladaia è stata installata dal condominio a causa della vetustà della precedente.
Al distacco , quindi, deve essere richiesto il pagamento pro quota delle spese relative alla nuova caldaia.
Il tribunale nel caso in esame ha rilevato altresì come, il regolamento condominiale si limitasse solo a prevedere, per la ripartizione delle spese relative al funzionamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione del riscaldamento, l’applicazione della tabella millesimale redatta in funzione della superficie radiante degli elementi di ogni singolo appartamento, senza per questo escludere tutti coloro che, essendosi distaccati, non avendo più la superficie radiante inizialmente posseduta.